responsabilità disciplinare o risarcitoria dell'autore della falsità in atti


 

Cass. 22.06.2002, n. 9147

 

Non è necessaria, la querela di falso quando oggetto del giudizio è la responsabilità disciplinare del pubblico ufficiale autore dell'atto contenente una falsità ideologica o la responsabilità risarcitoria del soggetto cui si addebiti di avere confezionato un atto materialmente contraffatto, perché in questi casi non si tende a rimuovere l'efficacia probatoria del documento, ma si controverte esclusivamente sulla responsabilità disciplinare o risarcitoria dell'autore della falsità.